La definizione, a partire dal nome, dal ruolo e dall’utilità del mediatore interculturale, è delineata solo nei testi legali:
– n. 40 del 6 marzo 1998 e decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni e in materia di disciplina dell’immigrazione”;
– decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (norme sullo status degli stranieri),
– per il sistema sanitario: legge n. 7 del 2006, articolo 7;
– nel campo dell’istruzione, circolari ministeriali n. 205 del 26 luglio 1990 “La scuola dell’oblio e dei cittadini stranieri. Educazione interculturale “e quella del 1 marzo 2006.
La Conferenza di Padova del 2002 promossa dal Ministero del Lavoro, costruisce la prima indagine sistematica sulle possibili caratteristiche del mediatore interculturale e la prima mappatura degli enti pubblici e privati che si occupano di esso, raccolti nella ricerca Cisp del 2003 e nel Cnel tabella (2000), alla quale partecipano tutti gli attori coinvolti in questo tema.
Il documento finale elaborato dalla tabella Cnel proponeva standard sia per il corso di formazione che per il lavoro del mediatore, su cui le regioni e le autorità locali hanno basato le loro iniziative per “regolare” il profilo professionale.
Per quanto riguarda le Regioni, solo alcune definiscono la figura con una risoluzione specifica con riferimento a ruolo, formazione, professionalità, competenze, metodi e aree di intervento.
Il primo a regolare la figura professionale del mediatore interculturale fu la Toscana nel 1997. Seguita dal 2000 al 2006 da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Alto Adige e Valle d’Aosta.
La definizione della figura del mediatore nelle varie risoluzioni regionali varia dall’una all’altra. È definito “operatore interculturale”, “tecnico”, “immigrato con esperienza migratoria che conosce i codici linguistici e culturali della popolazione migrante di riferimento”, “leader delle relazioni”, “ponte che collega culture diverse”.
Alcuni non specificano né il ruolo né le competenze, anche se offrono più aree di intervento.
Invece, la Regione Marche, con la legge regionale del 2 marzo 1998, è una delle prime regioni a dedicare un articolo (articolo 18) al Mediatore interculturale, specificando che “i comuni e le comunità montane per la realizzazione di ciò che è previsto da questa legge possono usare immigrati esperti e qualificati “.
In alcune regioni o province, vengono anche creati registri con elenchi di mediatori culturali che, tuttavia, non costituiscono un vero registro professionale. Questo strumento viene utilizzato per accreditare e distinguere il boaster dal mediatore e per facilitarne il recupero in caso di necessità.